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Servizio demografico

Il certificato va in bollo?
I certificati anagrafici scontano sempre l’imposta di bollo, salvo quanto previsto dalla Tabella B del DPR 642/72, che elenca specificatamente i casi di esenzione, quali: assicurazioni sociali obbligatorie, sanitarie, pensioni, elettorale... Si ricorda che tutte le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblico servizio devono accettare l’autocertificazione, mentre i privati ne hanno la facoltà; pertanto i certificati anagrafici destinati a soggetti privati, che non rientrino nei casi di esenzione, vengono rilasciati in bollo.

Cosa bisogna fare per la vendita di beni mobili?
L’intestatario del certificato di proprietà si reca presso l’Ufficio Anagrafe, con una marca da bollo, e firma sul certificato stesso dichiarando il valore della vendita e i dati dell’acquirente; il funzionario incaricato ha il compito di autenticare la firma del venditore.

Cosa si deve fare per ottenere la carta regionale dei servizi?
Ogni maggiorenne può attivare per sé la Carta regionale dei servizi presentandosi allo sportello munito di documento d’identità. 
Il genitore provvede per i figli minori.

Cosa si deve fare per ottenere la residenza?
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Novità dal 9 maggio 2012
 L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio1989 n. 223 (iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione all’interno del comune, emigrazione all’estero, nuova costituzione o variazione composizione di famiglia o convivenza), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Queste disposizioni hanno efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6) e riguardano la possibilità di effettuare tali dichiarazioni, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito Internet del Ministero dell’Interno (e disponibili di seguito su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi (porre particolare attenzione ad allegare la fotocopia del documento d’identità, dove necessaria):

  1. direttamente all’ufficio anagrafe del Municipio, Via A. Mosettig 2, piano terra a destra, per informazioni telefono 0431 99077 int. 1;
  2. per raccomandata indirizzata al Comune di Ruda (UD), Via A. Mosettig 2, 33050 Ruda (UD);
  3. via fax al n. 0431 973254;
  4. per via telematica ai seguenti indirizzi:
    demografico@comunediruda.it
    comune.ruda@certgov.fvg.it
    quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
    che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
    che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
    che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
    che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

    Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

    Il cittadino proveniente da uno stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

    Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A):

    Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea (**) deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

    MODELLI:

    N.B.: I modelli di dichiarazione di residenza e dichiarazione di trasferimento all’estero sono reperibili in home page alla sezione modulistica in formato doc. e .pdf; i documenti allegato Aallegato B sono reperibili in home page alla sezione modulistica in solo formato .pdf.

    dichiarazione di residenza (con provenienza da altro comune, dall’estero, dall’AIRE di altro comune, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune)  ( formato pdf ) ( formato doc )

    allegato A (per cittadini di stato non appartenenti all’unione europea**) ( formato pdf )

    allegato B (per cittadini di stati appartenenti all’unione europea**) ( formato pdf )

    dichiarazione di trasferimento all’estero ( formato pdf ) ( formato doc )

    N.B. IMPORTANTE: inserire anche i dati relativi all’eventuale possesso di:

    patenti di guida (numero e categoria, data di rilascio, provincia di rilascio, ente: Prefettura o Motorizzazione)

    carte di circolazione (numero di targa e tipo di veicolo: autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo, rimorchio)

    PROSIEGUO DELL’ITER
    A seguito della dichiarazione resa, l’ufficio anagrafe procederà immediatamente, comunque entro 2 (DUE) giorni lavorativi successivi a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime e provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione o la registrazione si intende confermata.

    CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI:
    I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto legge disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti;

    In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

    Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delleregistrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

    nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla data della dichiarazione;

    nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione dandone immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;

    nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente sempre con la decorrenza già indicata.

    (*) D.P.R. 445 art. 38:
    1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

    2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    3. le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art.15, comma 2 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

    3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

    ** Paesi membri dell’Unione Europea:

    Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Cosa si deve fare per ottenere la Carta d'Identità?
Sono necessarie: tre foto tessera uguali e recenti e restituzione del documento scaduto oppure denuncia di smarrimento/furto presso gli uffici dei Carabinieri/Polizia; firma dei genitori dei minorenni per il rilascio di carta d’identità valida per l’espatrio.

Cosa si deve fare quando muore qualcuno?
In caso di decesso presso l’abitazione un familiare si reca, entro 24 ore, presso l’ufficio di stato civilecon il certificato del medico che ha constatato il decesso, la scheda ISTAT compilata dal medico curante e la verificazione di morte a cura dell’Ufficiale Sanitario; è necessario inoltre contattare il Servizio Manutenzioni Esterne per quanto riguarda il servizio cimiteriale. 
Se il decesso avviene altrove è necessario rivolgersi al Comune dove si è verificato l’evento, salvo contattare il Servizio Manutenzioni per il servizio cimiteriale.

Cosa bisogna fare quando ci si vuole sposare?
Il Comune ha predisposto un modello che i nubendi possono compilare per dichiarare quanto necessario a richiedere d’ufficio tutti i documenti utili al procedimento della pubblicazione e alla successiva celebrazione del matrimonio

Cosa bisogna fare quando nasce un bambino?
Un genitore (se coniugato) o entrambi  (se non coniugati) si reca entro 10 giorni dalla nascita presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di evento o di residenza, munito dell’attestato di nascita rilasciato dall’Ospedale, per effettuare la dichiarazione di nascita; la dichiarazione può essere fatta anche presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale entro tre giorni dalla nascita; al momento della dichiarazione di nascita il Comune rilascia, per conto dell’Agenzia Entrate, il codice fiscale.